Termini e definizioni

In questo elenco troverai la definizione dei termini specifici utilizzati nei nostri documenti.

Ai fini della comprensione degli accordi stipulati tra le Parti di seguito è riportato l’elenco dei termini e la loro definizione ove non diversamente specificato nei singoli contratti.

AEEG: indica l’Autorità per l’energia elettrica e il gas;

AREA INTERVENTO: area delimitata nella quale si svolge l’intervento di miglioramento dell’efficienza energetica o produzione e/o trasformazione dell’energia;

bilancio dei flussi: rappresentazione sintetica, eventualmente integrata anche con diagramma, in grado di evidenziare in maniera quantitativa i flussi di materia ed energia in entrata/uscita/trasformazione entro un sistema energetico o parte di esso;

CERTIFICATI VERDI: si tratta di certificati che corrispondono ad una certa quantità di emissioni di CO2 risparmiate grazie alla produzione di energia da fonti rinnovabili rispetto alla produzione di energia da fonti fossili;

CLIENTE FINALE: utente e beneficiario del servizio energia offerto dalla ESCo .

CONSUMO DI ENERGIA: Quantità di energia utilizzata.

Nota – Il termine “consumo di energia” è largamente impiegato nonostante sia tecnicamente incorretto in quanto l’energia è trasformata o convertita, ma non può essere consumata. L’utilizzo di energia è riferito al sistema di domanda e consumo di energia.

CONSUMO DI RIFERIMENTO (BASELINE): Consumo energetico di un sistema di domanda e consumo, calcolato o misurato in un periodo di tempo e normalizzato tramite fattori di aggiustamento;

Conto energia: indica il meccanismo di incentivazione degli impianti fotovoltaici, regolato con d.m. 19.2.2007 e s.m.i.;

Contratto a garanzia di risultato (Contratto di rendimento energetico): Accordo contrattuale tra il beneficiario ed il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte di investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramenti dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente.

Contributo in conto scambio: indica il contributo corrisposto dal GSE, ai sensi della deliberazione ARG/elt 74/08dell’AEEG e s.m.i., nell’ambito del servizio di Scambio sul Posto, al fine di compensare il valore associabile all’energia prodotta e immessa in rete dall’Impianto ed il valore associabile all’energia prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione;

Corrispettivo: indica il prezzo che il cliente finale corrisponderà alla ESCo a fronte dell’erogazione dei servizi previsti nel presente Contratto;

Costo di costruzione dell’impianto: indica l’importo risultante dai documenti di progettazione;

DATA DI INZIO DEL MONITORAGGIO: indica la data di inizio della raccolta delle misure indicate nel piano di misura e verifica, coincidente con la data di messa in esercizio, se non diversamente specificato;

Diagnosi energetica (DE): procedura volta a:

fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici di una attività e/o impianto industriale o di servizi pubblici o privati;
individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici;
riferire in merito ai risultati;
Nota – Per profilo di consumo si intende il consumo reale.

DISCIPLINARE: documento che descrive le caratteristiche principali dell’intervento, le attività da svolgere, la pianificazione temporale delle attività da svolgere e l’erogazione dei servizi.

Documenti di progettazione: indica il Progetto esecutivo dell’Impianto ed i Piani di sicurezza redatti ai sensi del d.lgs. 81/08;

Efficienza energetica: Rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l’immissione di energia.

Evento destabilizzante: indica:

ogni evento o circostanza di forza maggiore di cui alla successiva apposita definizione;
ogni norma di legge, di regolamento, provvedimento della Pubblica Amministrazione ovvero atto di regolazione dell’AEEG, sopravvenuti dopo la stipula del presente Contratto;
ogni accertata condizione di mercato, che renda necessarie varianti che comportino un aumento del corrispettivo del presente Contratto;
Evento favorevole: ogni evento o circostanza elencati nella definizione di evento destabilizzante, ove abbia incidenza in senso favorevole anziché pregiudizievole.

Erogazione dei servizi: indica l’erogazione dei servizi da parte della ESCo a favore del cliente finale, durante la fase di realizzazione e gestione dell’intervento;

Fase di realizzazione: indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attività della ESCo compresi fra la data del presente Contratto e la messa in esercizio dell’impianto;

Fase di Gestione: indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attività della ESCo comprese fra la messa in esercizio e la scadenza o perdita di efficacia del Contratto;

Fattore di aggiustamento (fattore di normalizzazione): Grandezza quantificabile che influenza il consumo energetico utilizzata per normalizzare e confrontare in modo omogeneo i consumi, periodo per periodo.

Esempio: Condizioni climatiche, condizioni ambientali (temperature di benessere o di processo, livello di illuminazione), grandezze correlate con il comportamento e le attività degli utenti (livello di illuminazione, turni di lavoro, livello di occupazione dei locali), livello produttivo.

Forza Maggiore: ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo della ESCo da cui derivi per la ESCo l’impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto per effetto di:

  • guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili che impediscano l’adempimento delle obbligazioni ai sensi del presente Contratto;
  • sabotaggio e vandalismo;
  • dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o simili eventi;
  • sciopero generale;
  • impossibilità di accedere alle materie prime o servizi necessari alla realizzazione dell’intervento, con espressa esclusione dell’impossibilità derivante da inadempimento delle controparti della ESCo o da eventi che (anche se considerati forza maggiore ai sensi del relativo Contratto) non possano essere considerati forza maggiore ai sensi del presente Contratto;

GARANZIA: impegno contrattuale della ESCo ad ottenere un miglioramento dell’efficienza energetica quantificato;

Nota – L’impegno può essere espresso in valori assoluti o in termini percentuali rispetto ad un riferimento chiaramente identificato (consumo di riferimento). L’impegno è generalmente disciplinalo tramite compensazione a favore del cliente in caso di prestazioni inferiori.

Gestione dell’energia: Insieme delle attività svolte al fine di conseguire il miglioramento dell’efficienza energetica e che include l’organizzazione, la pianificazione delle attività, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse, relative al sistema di domanda e consumo di energia.

Gestore di rete: indica il soggetto gestore della rete di distribuzione elettrica locale;

GSE: indica il Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A.;

INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA: rapporto individuato per monitorare la prestazione energetica;

Impianto: l’impianto di produzione o trasformazione di energia che sarà realizzato a servizio del cliente finale ubicato presso l’area dell’intervento, le cui caratteristiche tecniche sono riepilogate nel progetto definitivo;

Impresa di vendita Di energia: è il fornitore di energia presso l’utenza interessata dall’impianto;

INTERVENTO (intervento di miglioramento dell’efficienza energetica): azione di qualsiasi tipo che si traduce nel miglioramento dell’efficienza energetica nel sistema di domanda e consumo del cliente finale, verificabile e misurabile, inclusa l’installazione e realizzazione di impianti;

Messa in Esercizio: indica la data dell’effettivo avvio dell’impianto a seguito del collaudo e ove previsto alla connessione alle rete elettrica nazionale;

PENALE: compensazione economica a favore del cliente finale in caso di prestazioni inferiori, rispetto alla garanzia;

PREMIO: compensazione economica a favore della ESCo in caso di prestazioni superiori, rispetto alla garanzia;

Referente della diagnosi (REDE): esperto responsabile della realizzazione della diagnosi;

Servizio energetico: Prestazione materiale, utilità o vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l’energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell’efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili.

Nota – Il servizio energetico è inteso come servizio finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica,

Sistema: organizzazione, azienda, insediamento urbanistico omogeneo (sia civile che industriale), insieme tecnologico, organismo, in grado di generare, gestire o controllare una richiesta di energia, oggetto della diagnosi;

Sistema di domanda e consumo di energia: Insieme di uno o più impianti produttivi e/o sistemi edificio/impianto e/o altri dispositivi/mezzi/apparecchiature che consumano energia.

Società di servizi energetici (ESCO): Persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di prestazioni e rendimento stabiliti.

Nota – La ESCo, definita nella norma UNI 11352, è la società che attraverso servizi di efficienza energetica consegue un aumento dell’efficienza del sistema di domanda e offerta di energia del cliente, assumendo la responsabilità del risultalo nel rispetto del livello di servizio concordato. La ESCO può anche finanziare direttamente, o tramite terzi, gli interventi di miglioramento dell’efficienza  energetica.

TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (TEE): sono titoli che certificano i risparmi energetici conseguiti da vari soggetti realizzando specifici interventi. Implicando il riconoscimento di un contributo economico, rappresentano un incentivo a ridurre il consumo energetico in relazione al bene distribuito.

Vettori energetici: mezzi per fornire o produrre energia a livello locale.